La Costituzione e il dipendente pubblico
Tre articoli fanno da cornice. L'art. 97: i pubblici uffici sono organizzati per legge in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità; si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. L'art. 98: i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione; se membri del Parlamento non conseguono promozioni se non per anzianità; la legge può limitare l'iscrizione ai partiti per magistrati, militari, funzionari di polizia e diplomatici. L'art. 54: chi ha funzioni pubbliche deve adempierle con disciplina e onore.
Il D.Lgs. 165/2001
È il testo unico sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni (art. 1, comma 2). Il rapporto è "privatizzato": si applicano il codice civile e le leggi sul lavoro nell'impresa, con le eccezioni di legge.
- Separazione tra indirizzo politico (organi di governo) e gestione (dirigenti, responsabili in via esclusiva).
- Accesso (art. 35): con procedure selettive o, per i profili per cui basta la scuola dell'obbligo, con avviamento dalle liste di collocamento. Nelle commissioni di concorso non possono sedere componenti dell'organo politico, chi ricopre cariche politiche o è rappresentante sindacale o designato da sindacati e associazioni professionali.
- Tempo determinato (art. 36): solo per esigenze temporanee o eccezionali. La violazione delle norme imperative non trasforma il rapporto a tempo indeterminato; resta il risarcimento del danno.