La «pseudonimizzazione» definita dall'art. 4 del GDPR consiste nel trattamento dei dati personali in modo tale che:
- A.siano resi pubblici con un nome di fantasia scelto dall'interessato al momento della raccolta
- B.non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza informazioni aggiuntive conservate separatamente
- C.siano cancellati definitivamente da ogni archivio, cartaceo o elettronico, del titolare e dei responsabili
- D.siano trasferiti fuori dall'Unione europea
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B. non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza informazioni aggiuntive conservate separatamente
Art. 4, n. 5, GDPR: la pseudonimizzazione è il trattamento dei dati in modo tale che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative.